A volte è difficile realizzare i propri progetti di business e sicuramente il Covid non ha contribuito a rendere la vita degli imprenditori più semplice.
Al di là del periodo, a soccorrere le aziende c’è il Credito di imposta, un incentivo fiscale automatico.
CHI PUÒ RICHIEDERLO? Il credito d’imposta può essere richiesto dalle aziende di tutti i settori e di ogni dimensione, presenti su tutto il territorio nazionale.
COME POSSO CALCOLARLO? Il calcolo avviene in percentuale alle spese ammissibili. Sono previste aliquote diverse in base alle misure.
COME POSSO UTILIZZARLO? Il Credito d’imposta deve essere specificato nella relativa dichiarazione dei redditi, non contribuisce alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP, non fa rilevazioni ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, ed è fruibile solo in compensazione sui pagamenti effettuati tramite modello F24 con l’uso del codice tributo indicato dall’Agenzia delle Entrate.
Per i crediti di imposta sul Piano Nazionale Industria 4.0 la Legge di Bilancio 2020 ha sancito che non si applicano né il limite annuale di 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti di imposta (di cui all’art. 1, comma 53, della L. 24 dicembre 2007, n. 244) né il limite massimo di compensabilità di crediti di imposta e contributi, pari a 700.000 euro.
COME POSSO ACCEDERVI?
Si può richiedere l’invio di una comunicazione per l’accesso all’incentivo con i seguenti step:
- Comunicazione all’Agenzia delle Entrate (ad esempio: Bonus Pubblicità)
- Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico (ad esempio: Credito imposta investimenti)
- Possono inoltre essere richiesti altri adempimenti a seconda delle misure.
QUANDO POSSONO FRUIRNE? La tua azienda può fruire del Credito d’imposta in genere con decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.
Per il Credito d’imposta Investimenti spieghiamo di seguito la fruizione della decorrenza:
- Dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”.
- Dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.