Ai crediti d’imposta Transizione 5.0 è possibile accedervi se per effetto degli investimenti effettuati sarà possibile contare su una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva pari almeno al 3%, parametro che sale al 5% se si terrà conto esclusivamente dei processi interessati dall’investimento.
In generale, il Piano transizione 5.0 è un programma finanziato con fondi derivanti dal PNRR e dal RepowerEU, introdotto con il Decreto di Revisione del PNRR italiano, convertito in legge e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2024.
L’obiettivo è quello di sostenere la transizione 5.0 delle imprese attraverso la concessione di un credito di imposta.
Similmente al piano transizione 4.0, il nuovo sistema di incentivi per le imprese riprende la struttura calibrata in relazione all’ammontare dell’investimento effettuato e il riferimento annuo di esso.
Nello specifico, il credito d’imposta riconosciuto sarà pari:
· al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
· al 15%per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
· al 5% per gli investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 50 milioni di euro di costi annui ammissibili per ciascuna impresa beneficiaria.
Il valore del credito d’imposta riconosciuto aumenta nel caso di riduzione dei consumi energetici superiori allo standard minimo del 3 o del 5 % e, in particolare, passerà rispettivamente al:
· 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10%;
· 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15%.
La riduzione dei consumi energetici dovrà essere calcolata tenuto conto dei consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi.
I criteri specifici da considerare per le imprese di nuova costituzione dovranno invece essere definiti con apposito decreto attuativo di MIMIT, MEF e MASE.