A partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025 il credito d’imposta sostiene le PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
È possibile chiedere un credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro.
CHI PUO’ BENEFICIARE DELL’AGEVOLAZIONE? Possono beneficiare le PMI CHE:
a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;
b) operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;
d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1°gennaio 2018;
e) ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;
f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;
g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.
QUALI SONO LE ATTIVITA’ E SPESE AMMISSIBILI? Sono ammissibili al credito d’imposta i costi relativi alle seguenti attività di consulenza:
a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, quali, tra gli altri, l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione, l’assistenza dell’impresa nella redazione del piano industriale, il supporto all’impresa in tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione nel mercato di riferimento;
b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;
d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report, ivi incluse quelle relative allo svolgimento della due diligence finanziaria;
e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione quali, tra gli altri, le attività relative alla definizione dell’offerta, la disamina del prospetto informativo o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati, la due diligence legale o fiscale e gli aspetti legati al governo dell’impresa;
g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società, a divulgare l’investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività indicate sopra e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell’operazione di quotazione.
QUAL È L’ITER DELLA DOMANDA? Per le quotazioni avvenute nell’anno 2024 (con riferimento ai costi di consulenza sostenuti sino al 31 dicembre 2024) è possibile presentare le istanze a partire dal 1° ottobre 2024 sino al 31 marzo 2025. Il MINISTEROraccolte tutte le domande verifica i requisiti e prosegue con una comparazione tra risorse disponibili e richieste complessive, dalla quale dipenderà la percentuale di riconoscimento per il credito d’imposta.