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Credito d’imposta per la quotazione delle PMI – Scadenza 31/03/2025

Con il presente bando, il credito d’imposta aiuta le PMI che scelgono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi di negoziazione di uno Stato dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

Chi sono i soggetti beneficiari?

PMI che:

a) sono costituite e regolarmente iscritte al registro delle imprese alla data di presentazione della domanda;

b) operano nei settori economici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento di esenzione, compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;

c) sostengono, a decorrere dal 1° gennaio 2018, costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31 dicembre 2020, l’ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo;

d) presentano domanda di ammissione alla quotazione successivamente al 1°gennaio 2018;

e) ottengono l’ammissione alla quotazione con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31 dicembre 2020;

f) non rientrano tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali e incompatibili dalla Commissione europea;

g) sono in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;

h) non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento di esenzione.

Qual è l’agevolazione economica?

Si può richiedere un credito di imposta pari al 50% sino ad un massimo di 500.000 euro.

Quali sono le Attività e Spese ammissibili?

a) attività sostenute in vista dell’inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate, come l’implementazione e l’adeguamento del sistema di controllo di gestione;

b) attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione e finalizzate ad attestare l’idoneità della società all’ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;

c) attività necessarie per collocare presso gli investitori le azioni oggetto di quotazione;

d) attività finalizzate a supportare la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche;

e) attività di assistenza della società emittente nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o di altri;

f) attività riguardanti le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione;

g) attività di comunicazione necessarie a offrire la massima visibilità della Società;

Le spese ammissibili devono essere direttamente connesse allo svolgimento delle attività indicate sopra e prestate da consulenti esterni, persone fisiche e giuridiche, come servizi non continuativi o periodici e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell’impresa.

L’effettività del sostenimento dei costi e l’ammissibilità degli stessi devono risultare da apposita attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

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